626/94: Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ogni giorno in tutto il mondo accadono purtroppo un gran numero di incidenti nei luoghi di lavoro. Questa non è esclusivamente una realtà attuale ma un problema evidente che si protrae dall'inizio dei tempi e con loro l'inizio dell'occupazione umana. Quest'evidenza però non ha portato alla ricerca immediata di soluzioni e metodi di tutela dei lavoratori, ma ha dovuto attendere la consapevolezza di pochi, coloro che avevano e che hanno in mano le redini di questo mondo del lavoro. Si sono adottati così provvedimenti a livello pratico ma che comunque non garantivano una tutela solida dei diritti dei lavoranti. Mancava ancora una vera e propria legislazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Arrivando ai giorni nostri, alla fine degli anni 80 i Paesi dell'UE si rendono conto di essere tra i paesi più sviluppati del paese ma, con un tasso di incidenti sul lavoro troppo alto. Nonostante questa conclusione, solo nel 1992 l'Italia si è attivata con una normativa che si limitava, però, a regolare solo operazioni antincendio, senza prendere in considerazione gli altri innumerevoli fattori che riguardano la sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel 1994 si ha una svolta decisiva con l'emissione del Decreto legislativo del 19 settembre 1994 n°626:

Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/2707CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE Riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

che prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Questa legge rappresenta una specie di "legge quadro" sulla sicurezza: esso si applica alla quasi totalità dei settori di attività, sia pubblici che privati, con poche eccezioni (articolo 1 del decreto). Il tutto ruota attorno alla prevenzione dei rischi.
Il decreto pone a carico del datore di lavoro, quale obbligo principale, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine dell'adozione delle misure necessarie per eliminarli o ridurli.Si tratta di vere e proprie linee di condotta che il datore di lavoro deve seguire nell'adempimento dei suoi obblighi in materia. Tali linee di condotta trovano riscontro, all'interno del decreto, in una serie di precisi obblighi a carico del datore di lavoro quali - la valutazione dei rischi, l'organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione da tali, l'adozione di misure specifiche a tutela dei lavoratori, ecc..

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